COLLEGIO DEI DOCENTI

1-La convocazione del Collegio dei Docenti è disposta dal Dirigente scolastico mediante comunicazione interna.

 

2- Il piano annuale delle attività reca il calendario, anche di massima, delle convocazioni.

3- L’insegnante ad orario completo operante su più istituzioni scolastiche assolve agli obblighi orari previsti dalle vigenti norme contrattuali partecipando alle sedute collegiali in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate; la partecipazione, ovvero l’esonero, alle sedute viene concordata con il Dirigente scolastico.

4- Il docente con contratto ordinario ma con orario d’insegnamento inferiore a quello settimanale previsto contrattualmente partecipa a tutte le sedute del Collegio dei Docenti.

5- Il Collegio dei Docenti è presieduto dal Dirigente scolastico; il Dirigente scolastico indice le votazioni deliberative.

6- In aggiunta alle sedute ordinarie possono essere disposte sedute straordinarie, al di fuori dei limiti orari contrattuali, quando questo venga richiesto da almeno 1/3 dei membri.

La convocazione straordinaria è obbligatoria anche tutte le volte in cui ricorrano situazioni d’urgenza, in coincidenza di eventi aventi ricadute rilevanti per la vita della scuola.

La partecipazione alle sedute straordinarie del Collegio dei Docenti  non dà diritto a compenso per lavoro straordinario.

7- Il Collegio dei Docenti può articolarsi al suo interno in gruppi di lavoro, dipartimenti e commissioni. 

Ai gruppi di lavoro viene delegata la fase istruttoria e preparatoria alle deliberazioni di competenza dell’organo.

I dipartimenti sono disciplinati dal successivo art. 5.

Le commissioni, in relazione alla materia delegata, riferiscono al Collegio che ha potere deliberante, tranne nel caso in cui il Collegio abbia dato loro potere deliberante.

8- La funzione di segretario verbalizzante è attribuita a uno dei due docenti collaboratori di cui alla successiva lettera G.

9- Il Collegio dei Docenti dispone annualmente criteri e modalità per l’accesso e il prestito, ad alunni e personale interno, dei testi, materiali e strumenti della biblioteca scolastica, laboratori informatici ecc. Ove il Collegio non provveda a tale disciplina, si intende riconfermata quella vigente nell’anno scolastico precedente.

I docenti, nelle forme disciplinate dal Dirigente, hanno sempre libero accesso ai sopra richiamati beni scolastici nel rispetto dei relativi regolamenti.

Il Dirigente scolastico, con provvedimento motivato, può modificare la disciplina deliberata dall’organo collegiale.